ASSOCIAZIONE GIOVANILE
“GRAGNANO GIOVANE”
STATUTO
TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Denominazione, sede e durata
È costituita l’Associazione Giovanile “GRAGNANO GIOVANE” con sede in Gragnano, alla Via Tommaso Sorrentino,44.
L’Associazione non ha scopo di lucro. E’ disciplinata dalle disposizioni di diritto comune e dalle norme del presente Statuto .
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 – Finalità
L’Associazione si propone di diffondere la cultura giovanile e di promuovere i diritti di partecipazione dei giovani alla vita culturale, sociale e civile. In tale ottica promuove la solidarietà e la fratellanza fra i giovani, anche con riguardo alle fasce deboli
A tale scopo, l’Associazione si propone di conseguire i seguenti obiettivi:
- organizzazione e gestione di eventi di carattere culturale (convegni, mostre, proiezioni di film e video, concerti, spettacoli teatrali e musicali, altre manifestazioni di interesse giovanile);
- organizzazione e gestione di eventi di carattere sportivo (tornei cittadini nelle varie discipline, gare a carattere comprensoriale e provinciale, altre manifestazioni e competizioni di attrazione giovanile);
- gestione di locali, immobili ed impianti di varia natura (sportivi, culturali, sociali);
- attività di promozione, valorizzazione e tutela del patrimonio artistico e storico, della cultura e dell’arte, della natura e dell’ambiente;
- organizzazione di incontri tematici sul disagio giovanile e sulle grandi tematiche giovanili;
- promozione di un rapporto di collaborazione attiva con le Amministrazioni Pubbliche, gli organismi di partecipazione decentrata, altri enti di natura pubblica e privata, anche attraverso la stipula di accordi, convenzioni e protocolli d’intesa;
- istituzione e gestione di servizi di informazione al mondo giovanile (sportello Informagiovani);
- partecipazione a seminari, corsi di formazione, conferenze per l’aggiornamento e la qualificazione professionale dei propri soci e collaboratori;
- promozione dell’istruzione e della formazione professionale mediante l’istituzione e la gestione di corsi di orientamento, addestramento, qualificazione e perfezionamento;
- organizzazione di forme di attività volte allo sviluppo del turismo locale e comprensoriale e alla promozione dell’immagine della città di GRAGNANO.
Art. 3 – Fondo e patrimonio
L’attività dell’Associazione si finanzia con i seguenti fondi:
- quote annuali ordinarie e straordinarie dei soci, nelle forme e nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo;
- contribuzioni a carico dei soci per eventuali specifiche attività;
- contributi di enti privati e pubblici;
- introiti delle manifestazioni sociali;
- proventi delle gestioni accessorie;
- donazioni eventuali;
- avanzi di gestione.
Il patrimonio è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono a qualsiasi titolo all’Associazione.
Le quote versate non sono ripetibili in nessun caso.
TITOLO II: I SOCI
Art. 4 – Diritti e doveri dei soci
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividano gli scopi e che contribuiscano a realizzarli.
Si distinguono le seguenti categorie di soci:
- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci onorari;
- soci sostenitori
I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le attività sociali. Hanno altresì il diritto di essere eletti alle cariche sociali purché abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
I soci sono tenuti al rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti sociali, nonché a conformarsi alle deliberazioni degli organi sociali. Sono tenuti al versamento delle quote nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo e dal presente Statuto.
La carica di socio cessa per dimissioni volontarie, per decadenza deliberata dagli organi sociali e per altre cause impeditive.
La qualità di socio è a tempo indeterminato e non è trasmissibile. Per l’ammissione di soci minori è necessario il consenso di chi esercita la potestà.
Art. 5 – Soci fondatori
Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.
Art. 6 – Soci ordinari
Sono soci ordinari coloro i quali intendano dare un contributo fattivo, in termini di impegno e denaro, all’Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali.
Per l’ammissione all’Associazione è necessario presentare domanda in apposito modulo indirizzata al Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera la successiva ammissione entro 30 giorni dalla richiesta.
Art. 7 – Soci onorari
Sono soci onorari le personalità che nel campo sociale, economico, culturale e sportivo siano ritenute degne di tale qualifica.
La qualifica di socio onorario è conferita con deliberazione del Consiglio Direttivo approvata a maggioranza semplice dei componenti.
I soci onorari non sono tenuti al versamento delle quote sociali se non nelle misura e nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo.
Art.8 – Soci Sostenitori
Sono soci sostenitori coloro che sono particolarmente interessati a sostenere in modo più incisivo le attività sociali.
TITOLO III: ORGANI SOCIALI
Art. 9 – Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l’Assemblea dei Soci Fondatori;
- Segretario e Tesoriere
- Collegio dei Revisori
- le Sedi Periferiche
Le funzioni svolte all’interno degli organi sociali sono a titolo esclusivamente gratuito.
Art. 10 – Assemblea dei Soci
L’assemblea è composta dalla generalità dei Soci che abbiano adempiuto alle obbligazioni sociali e statutarie.
L’assemblea è convocata in seduta ordinaria o straordinaria dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o dietro richiesta di 1/5 dei Soci. L’avviso di convocazione è diramato attraverso affissione pubblica in sede ed attraverso messaggio tramite mail e messaggio su Facebook
7 giorni prima dell’adunanza.
In seduta ordinaria, l’assemblea ha i seguenti compiti:
- approva il bilancio annuale e si esprime sulle relazioni consuntive e programmatiche degli altri organi sociali;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti;
- formula atti di indirizzo al Presidente ed al Consiglio Direttivo;
- delibera su altri argomenti riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
L’assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e delle relazioni degli organi sociali sull’attività svolta.
L’assemblea ordinaria è validamente costituita quando intervengano la metà più uno dei Soci in prima convocazione, ovvero in seconda convocazione, almeno 30 minuti dopo, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
In seduta straordinaria, l’assemblea ha i seguenti compiti:
- delibera sulle modificazioni al presente Statuto;
- delibera lo scioglimento dell’Associazione e nomina i liquidatori;
- delibera sui trasferimenti di Sede.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita quando intervengano i 2/3 dei Soci, ovvero in seconda convocazione, almeno 30 minuti dopo, quando intervengano la metà più uno dei Soci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione si deve deliberare con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
L’assemblea è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente, o ancora da altro Socio eletto dall’assemblea all’inizio della seduta. Dell’adunanza è redatto verbale da parte del Segretario dell’Associazione o in mancanza di un socio indicato dall’assemblea.
L’assemblea si esprime con voto palese, ad eccezione dell’elezione degli organi sociali, e le sue deliberazioni sono sovrane. Può essere richiesto lo scrutinio segreto con il voto della maggioranza dei presenti. Nei voti validamente espressi si computano i favorevoli, i contrari e gli astenuti.
Ogni socio può rappresentare soltanto un altro socio dietro delega scritta.
Il diritto al voto del Socio Ordinario è subordinata ad un’anzianità associativa di almeno 12 mesi.
Art. 11 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea in seduta ordinaria e a scrutinio segreto.
Si compone di nove membri ivi compreso il Presidente. Rimangono in carica per cinque anni.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- elegge al suo interno il Presidente,Vice Presidente, Segretario ed il Tesoriere e stabilisce le relative attribuzioni;
- attua le deliberazioni assembleari ;
- delibera sull’ammissione di nuovi Soci e sul conferimento della qualifica di Socio Onorario sentito il parere vincolante dell’Assemblea dei Soci Fondatori;
- redige il bilancio preventivo e consuntivo nonché le relazioni sull’attività svolta;
- delibera il programma delle attività sociali;
- compila i regolamenti interni, tra cui i regolamenti delle Sedi Periferiche e li sottopone al voto dell’assemblea;
- istituisce gruppi di lavoro e commissioni interne all’Associazione e ne nomina i responsabili, nomina i responsabili territoriali per le sedi Periferiche;
- delibera sull’estromissione di Soci o sui provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci per inadempienze al presente Statuto, coordina il lavoro delle Sedi Periferiche interpellando i responsabili Territoriali delle Sedi Periferiche;
- compie tutti gli atti e le operazioni necessarie per la corretta amministrazione dell’Associazione;
- per la prima volta il consiglio direttivo viene nominato nell’Atto costitutivo.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da almeno 2 componenti. È validamente costituito con l’intervento della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
Nel caso di dimissioni o impedimenti da parte di un membro del Consiglio Direttivo si procede alla loro surroga con la nomina del primo Socio non eletto
Art. 12 – Presidente
Il Presidente rappresenta l’Associazione dinanzi alla legge e in tutti i rapporti con gli enti esterni. È attribuito al Presidente il potere di ordinaria amministrazione e, con l’obbligo di successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo, quello di straordinaria amministrazione.
Presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, propone la nomina del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere, firma le autorizzazioni di spesa.
È eletto dal Consiglio Direttivo. Rimane in carica per cinque anni.
Decade dalla carica per dimissioni volontarie o per gravi inadempienze agli obblighi statutari e legali dietro mozione di sfiducia approvata dalla metà più uno dei Soci fondatori. È sostituito dal Vice Presidente in caso di impedimento.
Spetta al Presidente nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del mandato di convocare l’Assemblea Ordinaria dei Soci per indire l’elezioni del nuovo Consiglio Direttivo
Art. 13 – Segretario e Tesoriere
Il Segretario redige i verbali dell’assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l’esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere tiene la contabilità e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.
Art. 14 – Collegio dei Revisori
La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre componenti, eletti dall’Assemblea tra persone idonee allo scopo e funzionanti a norma di legge.
I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, controfirmeranno i bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.
Art. 15 – Sedi Periferiche
Su richiesta di un significativo numero di Soci o la dove si dimostri necessario, può essere costituita una Sede Periferica. Ogni sede periferica, in armonia con lo Statuto, definisce un proprio regolamento che diventerà operante con l’approvazione del Consiglio Direttivo. Organo della Sede Periferica è il Comitato Operativo che nomina nel proprio ambito un Responsabile Zonale. Le Sedi Periferiche non possono promuovere autonomamente alcuna iniziativa o manifestazione in nome e per conto dell’Associazione se non con la preventiva autorizzazione specifica del Consiglio Direttivo.
TITOLO IV: RENDICONTAZIONE E LIBRI SOCIALI
Art. 16 – Bilanci preventivi e consuntivi, rendiconti
Sono redatti dal Consiglio Direttivo i bilanci preventivi e consuntivi relativi all’esercizio sociale, che si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre.
I bilanci vengono sottoposti successivamente all’esame e al parere vincolante del Comitato di Vigilanza.
Il bilancio preventivo è approvato dall’assemblea ordinaria entro il 15 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo è approvato dall’assemblea ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno.
È prevista la rendicontazione anche di singole attività e manifestazioni svolte dall’Associazione.
Art. 17 – Relazioni sull’attività sociale
È prevista la redazione di relazioni da parte degli organi sociali sull’attività svolta e su ogni altro fatto rilevante verificatosi durante l’anno.
Le relazioni sono sottoposte all’approvazione dell’assemblea dei Soci negli stessi termini previsti per l’approvazione dei bilanci sociali.
Art. 18 – Libri sociali
Costituiscono libri sociali e registri obbligatori dell’Associazione:
- il libro delle deliberazioni dell’assemblea dei Soci;
- il libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro dei Soci;
I libri sociali devono essere numerati progressivamente e conservati nella sede sociale.
Della regolarità della loro tenuta è responsabile il Presidente.
TITOLO V: ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 19 – Articolazioni organizzative interne
Il Consiglio Direttivo delibera sulla istituzione e sul funzionamento di gruppi di lavoro e di commissioni interne che si rendano utili per lo svolgimento efficace dell’attività sociale.
I responsabili individuati al loro interno rispondono dell’attività dei singoli gruppi dinanzi al Consiglio Direttivo e all’assemblea dei Soci.
Art. 20 – Provvedimenti disciplinari
Nei confronti dei Soci, per inadempienze agli obblighi statutari, possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:
- richiamo;
- sospensione;
- espulsione.
I provvedimenti vengono adottati entro 10 giorni dalla loro deliberazione da parte del Consiglio Direttivo, previa possibilità del Socio di discolparsi.
Art. 21 – Avanzi di gestione
Gli avanzi di gestione sono esclusivamente reinvestiti per le attività istituzionali dell’Associazione e non possono essere assolutamente divisi fra i Soci.
Stesse disposizioni si applicano ad eventuali fondi di riserva costituiti per apposite
destinazioni.
Art. 22– Promozione Sociale
Si sottolinea che detto Statuto è stato redatto in osservanza anche della Legge 7 dicembre 383/2000, e quindi conforme per un suo successivo eventuale riconoscimento.
Art. 23– Altre disposizioni
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto o dall’Atto Costitutivo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile e alla legislazione italiana in materia, nonché, ove possibile, agli usi.
L’eventuale trasformazione dell’Associazione in altra tipologia giuridica di ente prevista dalla legge è deliberata dalla maggioranza assoluta dei Soci e regolata dalle vigenti disposizioni legislative.
